1. Disciplina
e natura giuridica dei fondi comuni di investimento
Il
Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) definisce il fondo
comune di investimento come il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di
pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte.
Il
legislatore ha disciplinato - sin dal 1983, con l’introduzione nel nostro
ordinamento dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti
- strumenti tesi a favorire gli investimenti
collettivi in luogo della gestione individuale del patrimonio; successivamente,
durante l’ultimo decennio del secolo scorso, la disciplina dei fondi comuni è
stata adeguata alle Direttive europee in tema di organismi di investimento
collettivo in valori immobiliari
fino alla
definitiva consolidazione contenuta nel Testo Unico della Finanza.
Il
fondo comune può essere di tipo aperto o di tipo chiuso. Nel fondo aperto, le
quote del patrimonio collettivo possono essere sottoscritte o rimborsate in
ogni momento. Nel fondo chiuso, le quote possono essere sottoscritte solo nella
fase di offerta e rimborsate a scadenze predeterminate; tuttavia è spesso
possibile acquistare le quote, successivamente all’emissione, dai
sottoscrittori iniziali ovvero venderle, prima della scadenza, a nuovi
investitori.