L'adattamento è il processo tramite il quale lo Stato adegua il proprio ordinamento interno agli obblighi di natura internazionale. Lo Stato infatti appartiene contemporaneamente a due ordinamenti diversi: deve quindi rispettare sia gli obblighi che nascono dal diritto internazionale, sia quelli che gli impone il diritto interno. La Corte permanente di giustizia internazionale e la Convenzione di Vienna sui trattati del 1969 hanno confermato che uno Stato non può invocare il proprio diritto interno per giustificare l'inadempimento di un proprio obbligo internazionale. L'adempimento a tali obblighi può quindi avvenire mediante una modificazione del proprio diritto interno da parte di uno Stato.
martedì 26 marzo 2013
L'adattamento del diritto internazionale e la tutela dei valori costituzionali italiani
L'adattamento è il processo tramite il quale lo Stato adegua il proprio ordinamento interno agli obblighi di natura internazionale. Lo Stato infatti appartiene contemporaneamente a due ordinamenti diversi: deve quindi rispettare sia gli obblighi che nascono dal diritto internazionale, sia quelli che gli impone il diritto interno. La Corte permanente di giustizia internazionale e la Convenzione di Vienna sui trattati del 1969 hanno confermato che uno Stato non può invocare il proprio diritto interno per giustificare l'inadempimento di un proprio obbligo internazionale. L'adempimento a tali obblighi può quindi avvenire mediante una modificazione del proprio diritto interno da parte di uno Stato.
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martedì 19 marzo 2013
La tassazione dei fondi comuni d'investimento
1. Disciplina
e natura giuridica dei fondi comuni di investimento
Il
Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) definisce il fondo
comune di investimento come il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di
pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte.[1] Il
legislatore ha disciplinato - sin dal 1983, con l’introduzione nel nostro
ordinamento dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti[2] - strumenti tesi a favorire gli investimenti
collettivi in luogo della gestione individuale del patrimonio; successivamente,
durante l’ultimo decennio del secolo scorso, la disciplina dei fondi comuni è
stata adeguata alle Direttive europee in tema di organismi di investimento
collettivo in valori immobiliari[3] fino alla
definitiva consolidazione contenuta nel Testo Unico della Finanza.[4]
Il
fondo comune può essere di tipo aperto o di tipo chiuso. Nel fondo aperto, le
quote del patrimonio collettivo possono essere sottoscritte o rimborsate in
ogni momento. Nel fondo chiuso, le quote possono essere sottoscritte solo nella
fase di offerta e rimborsate a scadenze predeterminate; tuttavia è spesso
possibile acquistare le quote, successivamente all’emissione, dai
sottoscrittori iniziali ovvero venderle, prima della scadenza, a nuovi
investitori.
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